Massima.
L’ordinamento tributario accorda all’Amministrazione finanziaria strumenti differenti al fine dell’esercizio del potere di accertamento delle imposte.
Il ricorso al metodo induttivo di ricostruzione della base imponibile e l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore non sono semplicemente soggetti alla verifica dei presupposti normativi ai fini della relativa applicazione ma, al pari delle altre metodologie di accertamento, sottoposti al vaglio giurisdizionale circa la fondatezza della pretesa tributaria fatta valere.
Ciò per la considerazione che l’accertamento induttivo basato sugli studi mai può comportare una presunzione iuris et de iure della validità dell’accertamento medesimo né osta al contribuente di provare l’insussistenza dei fatti costitutivi del debito d’imposta imputato in virtù della situazione economico asseritamente eterodossa rispetto a quella considerata come statisticamente prevalente dagli studi di settore.
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