Massima.
A prescindere dal metodo di accertamento adottato,l’Amministrazione finanziaria – in ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva – deve determinare o ricostruire il reddito imponibile avuto riguardo alla realtà e situazione concrete del contribuente.
La divergenza fra i redditi dichiarati (o i ricavi conseguiti) ed i dati desumibili dallo studio di settore deve assumere proporzioni di ‘grave incongruenza’ non potendo lo strumento statistico di per sé fondare l’accertamento di maggiori imposte laddove non concorrano ulteriori elementi e circostanze atte a ritenere inattendibile la dichiarazione.
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